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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale

Art. 333

Impugnazioni incidentali

I. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.