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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale

Art. 332

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili

I. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

II. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327, primo comma.