Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale
Art. 325
Termini per le impugnazioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.
II. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
GIURISPRUDENZA
Notificazioni - Impugnazioni - Decorrenza del termine breve per l’impugnazione - Indicazione del procuratore destinatario - Necessità.
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (difforme):
E’ valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione la notificazione della sentenza al procuratore di un ente pubblico appartenente al servizio legale dell’ente e domiciliato presso la sede dell’ente stesso, anche qualora manchi l’indicazione del procuratore quale destinatario della notifica. La circostanza che il nome e cognome del legale non siano menzionati nella richiesta-relata di notifica è di per sé irrilevante, ove le modalità concrete di notifica consentano comunque la consegna dell’atto presso il domicilio eletto dal procuratore costituito. Vedi la requisitoriaCassazione Sez. Un. Civili, 30 Settembre 2020, n. 20866.