Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 317
Rappresentanza davanti al giudice di pace

I. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

II. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 317

Rappresentanza davanti al giudice di pace


I. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato [...] salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. (1)

II. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 24, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha soppresso le parole: «, scritto in calce alla citazione o in atto separato,». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".