Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 313

Querela di falso
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'art. 225, comma 2.