Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE III
Dell'estinzione del processo
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE III
Dell'estinzione del processo
Art. 310
Effetti dell'estinzione del processo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
II. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. (1)
III. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
IV. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
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(1) Le parole «e le pronunce che regolano la competenza» hanno sostituito le parole «e quelle che regolano la competenza » in base all’art. 46, comma 16, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).