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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE III
Dell'estinzione del processo

Art. 308

Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza

I. L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.

II. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.