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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VI
Del procedimento in contumacia

Art. 293

Costituzione del contumace

I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. (1)

II. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

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(1) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.