Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 283
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
II. Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. (2)
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(1) Articolo sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.
(2) Comma aggiunto dall'art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 31 gennaio 2012.