Processo civile - Esecuzione provvisoria - Sentenze di condanna.
La disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c., trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 6 febbraio 1999, n. 1037, Rv. 523019-01, in senso analogo Cass. Sez. 2, sent. 12 luglio 2000, n. 9236; per l'affermazione secondo cui, salvo le "statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento - così come quelle costitutive - non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile", si veda Cassa Sez. 2, sent. 26 marzo 2009, n. 7369). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. III, 20 Febbraio 2018, n. 4007. Segue...