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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE III
Della competenza per territorio

Art. 26-bis

Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti (1)

I. Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. (2)

II. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

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(1) Articolo aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.
(2) La legge 26 novembre 2021 n. 206, art. 1, comma 27, ha sostituito, con effetto dal 24 dicembre 2021, le parole «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» con le seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede». La modifica si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge citata.