ilcaso.it

Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 8
Della prova per testimoni

Art. 256

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

I. Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale (1).

________________
(1) La l. 28 dicembre 2005, n. 263 così ha disposto: «all'art. 256, le parole "Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone", sono soppresse».