Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 7
Del giuramento

Art. 238
Prestazione

I. Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare (1).

II. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: « consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (2).

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(1) La Corte cost., con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole «religiosa e».
(2) La Corte cost., con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini».