Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO V-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI


Art. 196-ter
Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe (1)

I. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 840 -bis , secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell’elenco. I requisiti per l’iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell’ade- guatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell’elenco.

II. Il decreto previsto dall’articolo 196 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.



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(1) Articolo introdotto dall'art. 2 della legge 12 aprile 2019 n. 31 che ha introdotto il Titolo V-bis. Quanto all'entrata in vigore, l'art. 7 della legge citata stabilisce:
Art. 7 (Entrata in vigore) - 1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale (Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2019, n. 92).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.