TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 178
Procedimento di rendiconto

I. Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.

II. Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.