Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 163-bis
Termini per comparire
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni (1) se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni (2) se si trova all'estero.
II. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
III. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.
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(1) Le parole «novanta giorni» hanno sostituito le parole «sessanta giorni» in base alla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006.
(2) Le parole «centocinquanta giorni» hanno sostituito le parole «centoventi giorni» in base alla l. n. 263, cit., con effetto dalla data indicata alla nota che precede.