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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO III
Della nullità degli atti

Art. 156

Rilevanza della nullità

I. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

II. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

III. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.