Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 15
Iscrizione nell'albo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [E POLITICA] (1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
II. Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private. (3)
III. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
IV. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
V. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5 (2).
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(1) Il riferimento alla condotta «politica» è implicitamente abrogato per contrasto con gli artt. 3, 21, 22 e 49 Cost..
(2) Per effetto dell'abrogazione tacita dell'art. 5 disp. att., il comitato è costituito dal primo presidente della corte di appello, dal procuratore generale e da un presidente di sezione.
(3) Comma inserito dalla legge 26 novembre 2021 n. 206, art. 1, comma 27, con effetto dal 24 dicembre 2021. La modifica si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge citata.