TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 139
Istanza di rimessione alle sezioni unite

I. L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

II. Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del codice ed è inserito nel fascicolo d'ufficio.

TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 139

Istanza di rimessione alle sezioni unite


I. L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

II. Il ricorso è depositato [...] nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del codice [...]. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha soppresso le parole «in cancelleria» e le parole «ed è inserito nel fascicolo d'ufficio» Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data."