TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 123

Avviso d'impugnazione alla cancelleria
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

II. Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.