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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 119

Imposizione di cauzione

I. Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.