Scissione societaria – Scorporo – Effetti.
Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto ed assegnato in tutto o in parte ad altre società - preesistenti o di nuova costituzione - con contestuale assegnazione ai soci della prima di quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale; quindi il tratto saliente dell’istituto è costituito proprio dalla diretta attribuzione ai soci della società scissa di tali quote, differenziandosi pertanto dal cd. scorporo dove invece le quote della società beneficiaria sono invece attribuite alla stessa società scissa; la scissione come modificazione della struttura societaria produttiva anche di effetti “lato sensu” traslativi, inoltre, costituisce un tipico esempio di fattispecie negoziale a formazione progressiva, nella quale le varie fasi in cui si snoda il procedimento (progetto di scissione, delibera, atto di scissione) costituiscono tutti elementi sorretti dalla medesima causa e finalisticamente orientati al raggiungimento di unico scopo.
La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal D.Lgs n. 6 del 2003 con effetti dall’1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi che, sul piano processuale, non determinano l’estinzione di quest’ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Con riguardo agli “effetti della scissione” l’ultimo comma dell’art. 2506 quater c.c. prevede che ciascuna società “è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.” Si tratta dunque di un peculiare regime di responsabilità solidale tra le società coinvolte, giacché il citato ultimo comma dell’art. 2506 quater c.c. circoscrive le responsabilità delle società cui non faccia carico la posizione debitoria nel limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (nel caso della beneficiaria) o rimasto (nel caso della scissa). Precisamente, è una responsabilità sussidiaria o di secondo livello rispetto a quello cui formalmente fa carico la posizione obbligatoria; la responsabilità delle altre società beneficiarie della scissione o della scissa, infatti, è non solo limitata ma anche sussidiaria perché opera solo per i debiti della società scissa o della beneficiaria non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico; sussidiarietà che discende dall’individuazione e descrizione dei cespiti assegnati nel progetto di scissione: una società ne diviene primo titolare, l’altra obbligata in via sussidiaria nei limiti del valore effettivo.
La ragion d’essere della norma di cui all’art. 2506 quater, comma 3, c.c. deve rinvenirsi per un verso nella tutela della latitudine della garanzia patrimoniale generica stabilita dall’art. 2740, comma 1, c.c. in favore dei creditori e, per altro verso, nel principio generale che il debitore non può con un suo atto unilaterale, qual è la scissione rispetto ai creditori, diminuire la garanzia patrimoniale di cui essi godono; ciascun creditore della società originaria può dunque rivolgersi non solo al “suo” debitore - cioè la società (scissa o beneficiaria) cui il debito è stato assegnato in base al progetto di scissione, che risponderà illimitatamente -, ma anche a tutte le altre società coinvolte nella scissione, che risponderanno nei limiti del patrimonio rimasto o assegnato; pertanto, a garanzia del creditore ante scissione rimane a disposizione - nel caso di scissione parziale attuata mediante costituzione di nuove società - una sommatoria di patrimoni netti che, nel suo totale, è almeno pari all’ammontare di quello della società ante scissione.
L’art. 2506 quater, ultimo comma, c.c. prescrive un “beneficium ordinis” che presuppone la costituzione in mora, e non un beneficio di preventiva escussione, in relazione alla responsabilità patrimoniale delle società partecipanti la scissione per i debiti trasferiti alla società scissa da questa non soddisfatti ed il limite di tale responsabilità per le società non beneficiarie è dato dalla quota dell’effettivo patrimonio assegnato o rimasto il quale definisce la misura del credito azionabile nei confronti di queste.
Nel caso di scissione di società, l’art. 2506 quater, comma 3, c.c. va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest’ultima trasferito o mantenuto; tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. “beneficium ordinis”), non anche la sua preventiva escussione; dall’altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell’intero debito, mentre l’altra società risponde nei limiti della quota di patrimonio netto assegnato o rimasto al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l’ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle; ogni società derivante dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza come determinata al momento dell’avvenuta scissione.
Ciascuna società sarà solidalmente responsabile (nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto), dei soli debiti della società scissa esistenti alla data della scissione e non soddisfatti dalla società cui fanno carico; in particolare, nel caso di scissione parziale attuata mediante costituzione di nuove società, a garanzia del creditore ante scissione rimane a disposizione una sommatoria di patrimoni netti che, nel suo totale, è almeno pari all’ammontare di quello della società ante scissione.
La tutela dei creditori ante scissione viene attuata mediante il disposto degli artt. 2506 bis e 2506 quater c.c.: la prima norma dispone, infatti, che degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono in solido con la società scissa la società beneficiaria (nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito); la seconda norma prevede, che la società beneficiaria è solidalmente responsabile con la società scissa (sempre nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnatole) dei debiti di quest’ultima esistenti al momento della scissione e dalla stessa non soddisfatti; le disposizioni di cui agli artt. 2506 bis, comma 3, c.c. e 2506 quater, comma 3, c.c. comportano una tutela compiuta, completa e di portata sostanzialmente identica rispetto a tutti i creditori della società ante scissione, rendendosi irrilevante che la destinazione del debito sia o non sia desumibile dal progetto di scissione.
Per assolvere l’obbligo motivazionale conforme al disposto dell’art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall’articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all’accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione ‘logica’ ed ‘adeguata’ dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.
In ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Torino, 08 Novembre 2019. Segue...