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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione

Art. 108

Estromissione del garantito

I. Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.