Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 94
Effetto della domanda

I. La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.

TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 94
Effetti della domanda (1)

I. La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 79 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.