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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari

Art. 84

Dei sigilli (1)

I. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.

II. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.

III. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

IV. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 70 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.