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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 37

Revoca del curatore

I. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.

II. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (1)

III. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 34 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.