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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 3

Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata (1)

I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.

(abrogato il secondo comma) (3)


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(1) (2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La modifica e' entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(3) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica e' entrata in vigore il 16 luglio 2006.