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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 29

Accettazione del curatore

I. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (1) (2)

II. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

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(1) Comma così modificato dall’art. 26 del La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(2) Comunicazione telematica al Registro Imprese dei dati necessari per la domanda di insinuazione al passivo. Il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, all'art. 29, comma 6, dispone che: "In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 deldecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili." La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n. 114.