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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 27

Nomina del curatore (1)

I. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. (2)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 24 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(2) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».