Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. I - Del tribunale fallimentare

Art. 24
Competenza del tribunale fallimentare

I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. I - Del tribunale fallimentare

Art. 24
Competenza del tribunale fallimentare

I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

II. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 21 del del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. I - Del tribunale fallimentare

Art. 24
Competenza del tribunale fallimentare

I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.



(abrogato il secondo comma) (1)


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(1) Comma abrogato dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).