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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. I - Del tribunale fallimentare

Art. 24

Competenza del tribunale fallimentare

I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.



(abrogato il secondo comma) (1)


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(1) Comma abrogato dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).