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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo IV - Disposizioni di procedura

Art. 238

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento

I. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

II. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.