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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 22

Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento

I. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

II. Entro trenta giorni (1) dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d’appello (2) che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

III. Il decreto della corte d’appello (3) è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.

IV. Se la corte d’appello (4) accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

V. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d’appello (5).

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(1-5) Commi modificati dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).