Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 20
Morte del fallito durante il giudizio di opposizione

I. Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile.

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 20
Morte del fallito durante il giudizio di opposizione (1)

(abrogato)

________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).