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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO III - Del concordato preventivo
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo Degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 181

Chiusura della procedura

I. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi (1) dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’ articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.

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(1) L'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, in sede di conversione, ha sostituito la parola "sei" con la parola "nove". La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.