Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivo
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo
Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
I. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi (1) dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’ articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.