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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO III - Del concordato preventivoe degli accordi di ristrutturazione
Capo III - Dei provvedimenti immediati

Art. 170

Scritture contabili

I. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

II. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.