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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 135

Effetti del concordato

I. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

II. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.