Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 130
Sentenze di omologazione del concordato

I. Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.

II. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.

III. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.

IV. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.

V. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 130
Efficacia del decreto (1)

I. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.

II. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.