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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo

Art. 114

Restituzione di somme riscosse (1)

I. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

II. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 104 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.