Legge Fallimentare e Massimario
Disposizioni generali
Art. 1
Imprese soggette al fallimento
e al concordato preventivo (1) (2-Covid)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2) Si riporta il primo comma dell’art. 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dala legge 24 aprile 2020, n. 27: All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: « 6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento ((di cui al presente decreto e' sempre valutato)) ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 ((e 1223 del codice civile)), della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
GIURISPRUDENZA
Fallimento – Impresa agricola – Svolgimento di attività commerciale – Sottrazione al fallimento – Esclusione.
La sottrazione dell’impresa agricola al fallimento non impedisce che la stessa venga ciò nonostante dichiarata fallita qualora svolga anche attività commerciale.
[Nel caso di specie, l’impresa aveva svolto attività commerciale per alcuni mesi per un volume d’affari superiore a quello dell’attività agricola.] (1)
(1) La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza 12 agosto 2016, la quale è stata però cassata dalla Corte di cassazione con la sentenza 22 febbraio 2019, n. 5342, in questa Rivista così massimata “Una volta accertato l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico.” Tribunale Mantova, 06 Aprile 2016.
Fallimento - Apertura della procedura - Istruzione probatoria - Poteri d'indagine officiosa spettanti al tribunale - Discrezionalità - Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria (nello stesso senso, Cass. 23 luglio 2010 n. 17281). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
(Le decisioni richiamano espressamente Cass. 23 luglio 2010 n.17281 che può essere estratta per esteso al link: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=4693.php) Tribunale Rimini, 07 Maggio 2015.
Fallimento - Apertura della procedura - Istruzione probatoria - Poteri d'indagine officiosa spettanti al tribunale - Discrezionalità - Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria (nello stesso senso, Cass. 23 luglio 2010 n. 17281). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
(Le decisioni richiamano espressamente Cass. 23 luglio 2010 n.17281 che può essere estratta per esteso al link: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=4693.php) Tribunale Rimini, 23 Aprile 2015.
Dichiarazione di fallimento - Requisiti soggettivi - Società pubbliche - Società cd. in house providing..
L'esenzione dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo prevista per gli enti pubblici dall'articolo 1, comma 1, L.F. deve essere applicata anche alle società cd. “in house providing”, le quali possono essere individuate in base ai criteri indicati nella sentenza della Corte di cassazione 25 novembre 2013, n. 26283, secondo la quale detta qualifica va attribuita alle società che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: 1) natura esclusivamente pubblica dei soci; 2) lo svolgimento dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi; 3) la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 19 Dicembre 2013.