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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 87

Parentela, affinità, adozione (1)

I. Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta (2);

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[II. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.] (3)

[III. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.] (3)

IV. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. (4) L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

V. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

VI. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

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(1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) L'art. 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, le parole «legittimi o naturali» con effetto dal 7 febbraio 2014.
(3) Commi abrogati dall'art. 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 con effetto dal 7 febbraio 2014.
(4) L'art. 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, le parole «o di filiazione naturale» con effetto dal 7 febbraio 2014.