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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 86

Libertà di stato

I. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente. (1)

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(1) L'articolo 1, comma 32, della l. 20 maggio 2016 n. 76 ha inserito le parole "o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso". La modifica è entrata in vigore il 5 giugno 2016.