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Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE III
Della bonifica integrale

Art. 857

Terreni soggetti a bonifica

I. Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.