ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84

Età

I. I minori di età non possono contrarre matrimonio.

II. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

III. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

IV. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

V. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

VI. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.