ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 832

Contenuto del diritto

I. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.