Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 830
Beni degli enti pubblici non territoriali

I. I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

II. Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.