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Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili

Art. 817

Pertinenze

I. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

II. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.