Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili

Art. 816
Universalità di mobili

I. È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

II. Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.