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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Art. 804

Termine per l'azione

I. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. (1)

II. Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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(1) Con effetto dal 7 febbraio 2014, l'art. 89, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo le parole «ultimo figlio» ha aggiunto le parole «nato nel matrimonio», ha soppresso la parola «legittimo» e sostituito la parola «naturale» con «nato fuori del matrimonio».