Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 763

Rescissione per lesione
TESTO A FRONTE

I. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

II. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

III. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.


GIURISPRUDENZA


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